Sezione 1 – Denominazione, sede, oggetto e durata

 

Art. 1) È costituita l’Associazione denominata: “CASA DE ESPAÑA MILÁN” o anche “CEMi”, con sede in Milano, Via Larga n. 19.

Art. 2) Lo scopo dell’Associazione è quello di:

-         promuovere con ogni mezzo la diffusione della cultura spagnola a Milano ed in Lombardia, sviluppando qualunque tipo di attività all’uopo necessaria sia essa di carattere sociale, ricreativa, culturale ed educativa;

-         facilitare la creazione ed il mantenimento di collegamenti di natura culturale, sociale e ludica tra cittadini spagnoli e cittadini di qualunque nazionalità interessati alla conoscenza ed alla diffusione della cultura spagnola a Milano ed in Lombardia;

-         diffondere la cultura spagnola a Milano, cooperando all’uopo ed interagendo con le istituzioni, le organizzazioni e le associazioni spagnole già presenti sul territorio di Milano e di Lombardia;

-         promuovere ogni iniziativa volta a favorire l’inserimento nel tessuto socio-culturale locale e nazionale delle persone di lingua spagnola quali, a titolo esemplificativo, attività di orientamento, didattiche o formative;

-         organizzare convegni, seminari, corsi, mostre, eventi o manifestazioni, promuovere la pubblicazione di monografie e/o periodici, costituire banche-dati, operare attraverso social networks e strumenti digitali, per favorire la diffusione della cultura e della lingua spagnola a Milano ed in Lombardia tra i suoi membri e tra i cittadini spagnoli residenti o dimoranti a Milano ed in Lombardia;

-         cooperare al mantenimento ed al rafforzamento delle feste tipiche e tradizionali proprie della cultura spagnola;

-         offrire servizi di informazione e di orientamento a tutti i cittadini spagnoli che intendano recarsi a visitare Milano e la Lombardia, sia per motivi di natura professionale che personale o per turismo;

-         operare con finalità che risultino di interesse e di utilità per la popolazione spagnola residente o dimorante a Milano ed in Lombardia;

-         erogare in favore dei propri soci ed associati tutti i servizi idonei al conseguimento degli scopi sopra enunciati.

L'associazione non persegue fini di lucro e in quanto ente non commerciale di tipo associativo nel rispetto di quanto previsto dal DPR 2/121986 art. 111 comma 4 quinquies ispira il suo Statuto e ordinamento ai seguenti principi e regole:

       rispetto del divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge;

       obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

       assicurare la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative per garantire l'effettività del rapporto medesimo con espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. A tal fine le norme del presente statuto dettano regole per la partecipazione degli associati con diritto di voto all'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'associazione;

       obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto finanziario ed economico;

       intrasmissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa.

Art. 3) La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

 

Sezione 2 – Patrimonio e associati

 

Art. 4) Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi dei soci nonché dalle erogazioni in favore dell’Associazione stessa.

Esso, unitamente ai suoi proventi è destinato ai fini dell’Associazione ed alle spese di organizzazione e di gestione della stessa.

Art. 5) All’interno dell’Associazione esistono le seguenti classi di socio:

-         Soci Fondatori: le persone fisiche che risultano dall’atto costitutivo dell’Associazione come fondatori della “Casa de España  Milán”;

-         Soci di onore: le persone fisiche o giuridiche, le associazioni, le istituzioni o le organizzazioni che risultino avere contribuito, per il proprio prestigio o per le attività svolte, allo sviluppo ed alla diffusione dell’Associazione; i soci di onore saranno invitati a far parte dell’Associazione, previa ammissione deliberata con la maggioranza dei due terzi del Consiglio Direttivo;

-         Soci ordinari  le persone fisiche, le persone giuridiche, enti od associazioni che entrano a far parte dell’Associazione dopo la sua costituzione ed accettano le norme del presente Statuto, versando la quota per la tessera sociale previa ammissione deliberata con la maggioranza dei due terzi del Consiglio Direttivo;

-         Associati  tutte le persone fisiche e giuridiche, reti d’impresa, enti od associazioni che, aderendo agli scopi dell’Associazione, intendono sostenerne le attività e/o partecipare anche a solo alcune di esse e versano la quota sociale nella misura deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Il diritto di voto in assemblea spetta esclusivamente ai soci fondatori ed ordinari.

Tutti i soci e gli associati sono tenuti al pagamento delle quote annuali con le modalità e nelle misure determinate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

E' fatto obbligo per gli appartenenti alle categorie sopra indicate di fornire, su richiesta dell'associazione, bilanci preventivi e rendiconti, relazioni, pubblicazioni, notizie statistiche ed ogni altro elemento di informazione e di documentazione ritenuto utile per lo svolgimento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 6) Ogni socio, purché in regola con i conferimenti, ha diritto ad avvalersi dei servizi e di godere dell’assistenza prestata dall’Associazione nei modi e nei limiti stabiliti di volta in volta dal Consiglio Direttivo e differenziati per categorie di soci.

Art. 7) L’appartenenza all’Associazione sia come soci effettivi che come associati che come affiliati cessa:

a – per mancato pagamento della quota sociale;

b – per esclusione da parte del Consiglio Direttivo, causa gravi motivi, manifesta opposizione ai fini sociali, mancato rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi dell'associazione.

c – per dimissioni, da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo, che non liberano però colui che le offre dall’obbligo di corrispondere il contributo nella misura dovuta per l’anno in corso al momento del recesso;

d – per decesso e per scioglimento (qualora l’associato sia persona giuridica o associazione).

La perdita della qualità di socio comporta l'immediata decadenza da qualsiasi carica all'interno degli organi associativi.

 

Sezione 3 – Organi  dell’associazione

 

Art. 8) Gli Organi dell’Associazione sono:

1 – l’Assemblea dei soci;

2 – il Consiglio  Direttivo;

3 – il Presidente;

4 – il Segretario Generale;

5 – il Tesoriere.

Le cariche hanno la durata di tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandati consecutivi.

Art. 9) L’assemblea legalmente convocata e costituita rappresenta l’universalità dei soci fondatori ed ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa, nonché dei soci di onore. Le sue delibere prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti i soci.

Art. 10)  Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ed hanno luogo nella sede dell’Associazione o altrove secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione da comunicarsi da parte del Presidente ai soci, con ogni mezzo idoneo ivi compresa la posta elettronica all’indirizzo comunicato dall’associato al momento della nomina, almeno sette giorni prima della data fissata per la prima convocazione, e contenente l’indicazione dell’oggetto e degli argomenti da trattare.

L’avviso di convocazione si considera comunicato ai soci previa affissione dello stesso nella sede dell’Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno.

Quando particolari esigenze lo richiedono l’assemblea ordinaria può essere convocata anche a sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea deve comunque essere convocata quando ne facciano richiesta almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto o due terzi dei componenti del Comitato Direttivo.

Art. 11) L’assemblea ordinaria delibera:

-         sull’approvazione del Bilancio;

-         su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo che non rientri nella competenza dell’Assemblea straordinaria.

L’assemblea elegge il Presidente dell’Associazione, il Segretario, il Consiglio Direttivo ed il Tesoriere. 

L’assemblea straordinaria delibera:

-         sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14;

-         sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14.

Art. 12) L’assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano intervenuti soci che rappresentino almeno la metà degli aventi diritto al voto.

L’assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L’assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 13) L’assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano intervenuti i soci che rappresentino almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto: in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L’assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino la metà dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 14) Nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione ogni socio può essere rappresentato ad ogni fine da altro socio avente diritto al voto, al quale abbia conferito delega scritta.

Ogni socio non potrà comunque essere portatore di più di una deleghe.

Art. 15) L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione  e in caso di sua assenza o impedimento da altro membro del Consiglio Direttivo.

In mancanza, l’Assemblea è presieduta da una delle persone legalmente intervenute, designata dalla maggioranza dei presenti.

Spetta al presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervenire all’Assemblea stessa, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità e l’ordine delle votazioni.

Art. 16) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due sino ad un massimo di cinque membri eletti dall’Assemblea ordinaria.

Lo stesso Consiglio Direttivo nomina, a maggioranza, il Tesoriere dell’associazione.

Esso provvederà, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del mandato, alla convocazione dell’Assemblea elettorale.

Art. 17) Il potere di rappresentare l’Associazione, anche in giudizio, nonché quello di firmare in nome dell’Associazione stessa, spetta al Presidente e/o al Segretario Generale dell’associazione.

Tale potere può essere dal Consiglio Direttivo conferito anche ad altri Consiglieri.

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità dell’Associazione nonché della gestione dell’impiego del patrimonio secondo le direttive del Consiglio Direttivo.

Art. 18) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di uno dei Consiglieri nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, da comunicarsi, anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo comunicato dal consigliere al momento della nomina, almeno sette giorni prima ai membri del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Consigliere nominato dall’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti:  in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

Art. 19) Al Consiglio Direttivo sono attribuite tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell’Associazione, e per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione che non siano dallo Statuto espressamente riservati all’Assemblea.

Art. 20) Il Presidente impartisce le disposizioni necessarie per l’attuazione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, e prende tutti i provvedimenti necessari, anche esecutivi, per lo svolgimento dei lavori dell’Associazione.

Spetta al Presidente, tra gli altri compiti: 

-         aprire conti correnti bancari, depositi, cassette di sicurezza ed intrattenere qualsiasi altro rapporto anche per concessioni di mutui, fidi o scoperti di qualsiasi altra natura con banche e istituti di credito per conto dell’associazione;

-         trarre e girare assegni, effettuare o ricevere bonifici, emettere ordini di pagamento o qualsiasi altro mandato su tutti i conti correnti dell’associazione.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

 

Sezione 4 – Esercizio sociale, scioglimento e clausola

compromissaria

 

Art. 21) L’esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo compila il Bilancio con il conto profitti e perdite, corredandoli con una relazione sull’andamento della gestione sociale.

Detti atti sono sottoposti alla assemblea ordinaria annuale.

Art. 22) In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio netto sarà devoluto ad associazioni o istituti aventi finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. n. 662 del 23/12/1996. A tal fine l’assemblea potrà nominare uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 23) Ogni controversia insorta fra l’Associazione ed i soci o gli associati sarà risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento.